UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Regolamento

PER L'ISCRIZIONE
Art. 1 – Per acquistare la qualità di socio effettivo di cui al 1° comma dell’art. 5 dello statuto, i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare alla sezione competente per territorio:

1) Domanda in duplice copia su apposito modulo stampato a cura della sede centrale;

2) Certificato di residenza;

3) Uno dei seguenti documenti:

a. Copia autentica del brevetto di concessione del distintivo d’onore di mutilato in servizio e per causa di servizio ( e non di ferito ) rilasciato con l’osservanza delle disposizioni citate nell’art. 5 dello statuto;

b. Copia autentica del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria o della pensione eccezionale a carico della Ferrovie dello Stato oppure della pensione di privilegio a carico degli istituti di previdenza per i dipendenti degli enti locali avvero dell’equo indennizzo di cui al D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 ed alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094;

c. Copia autentica del decreto concessivo dell’assegno rinnovabile, purchè ancora valido; oppure dell’assegno temporaneo (una tantum) per infermità ascritta alla tabella B di classificazione;

d. Copia autentica del mod. 69 ter dal quale risulti la concessione di uno dei trattamenti privilegiati di cui alle precedenti lettere b) e c);

e. Copia autentica della deliberazione dell’ente pubblico locale territoriale o istituzionale, di concessione dell’equo indennizzo al dipendente dell’ente a seguito di mutilazione od infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascrivibile ad una categoria di invalidità di cui alle tabella A e B di classificazione, purché l’istituto dell’equo indennizzo risulti recepito nel regolamento del personale dell’Amministrazione interessata e purché di tale recepimento sia fatta menzione nella deliberazione concessiva dell’equo indennizzo;

f. Estratto autentico del referto medico collegiale (non scaduto per decorso di tempo, né reso inoperante dalla negata concessione del trattamento privilegiato), dal quale si rilevi lo stato di invalidità dell’interessato, la proposta di concessione in suo favore di uno dei succitati trattamenti privilegiati per infermità o mutilazione già riconosciuta dipendente da causa di servizio e l’ascrivibilità di queste ad una categoria di invalidità di cui alle tabelle A e B di classificazione;

g. Dichiarazione autentica delle Amministrazioni centrali dello Stato dalla quale risulti che, nei confronti dell’impiegato civile in servizio che ha riportato la minorazione in data precedente al 1 luglio 1956, è stato emanato il decreto di classificazione della lesione, previsto dall’articolo 3 del D.P.R. 17 luglio 1957, n. 763, adottato dal Capo dell’Amministrazione competente, sentito il parere dell’ufficio medico – legale del Ministero della Sanità, di cui all’articolo 19 del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257, oppure, se trattasi del personale del Ministero della Difesa, del collegio medico – legale di cui all’articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive modificazioni.

I documenti di cui al punto 3, lettere a, b, c, d, e, f, g possono essere sostituiti da autocertificazione dell’interessato; il Comitato provinciale può provvedere, entro sei mesi, ad accertare la veridicità di quanto dichiarato.

4) Due fotografie formato tessera;

5) Stato di famiglia.

Dovranno altresì versare in unica soluzione, all’atto della presentazione della domanda, l’ammontare per tasse e quote di tesseramento stabilite dal competente organo dell’Unione.

Art. 2 – Agli effetti del 2° comma del predetto art. 5 dello Statuto gli orfani, i genitori, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio, per acquistare la qualità di socio devono presentare, oltre ai documenti di cui ai punti 1, 2 e 4 del precedente articolo, un documento rilasciato dall’Amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio dal quale risulti che gli stessi abbiano ovvero avuto i requisiti necessari per il conseguimento della pensione privilegiata ordinaria indiretta o di reversibilità.
Coloro che dalle vigenti disposizioni di legge sono equiparati ai congiunti dei caduti per servizio di cui al comma precedente debbano presentare, oltre ai documenti di cui ai punti 1, 2 e 4 del precedente articolo, il mod. 69 ter o il decreto concessivo di pensione del dante causa e, ove occorra, ogni altro documento anagrafico che valga a dimostrare il loro diritto all’equiparazione.
I diritti associativi sono conferiti agli orfani ed equiparati al compimento del 18° anno di età. Fino a tale data essi sono rappresentati da chi esercita la patria potestà.
Presso ciascuna sezione è tenuto un apposito elenco di coloro che ottengono l’iscrizione ai sensi del 1° capoverso del presente articolo. I congiunti dei caduti per servizio ed equiparati suddivisi in appositi raggruppamenti, possono frequentare l’Associazione, esercitare il diritto di voto e ricoprire cariche sociali.

Art. 3 – I soci effettivi, benemeriti e simpatizzanti sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Art. 4 – L’ammissione a socio, su domanda dell’interessato proposta su apposito modulo, è deliberata dal Comitato della sezione provinciale competente per territorio.
Qualora il Comitato provinciale la respingesse, deve darne comunicazione all’interessato, indicando il motivo del rigetto; la detta comunicazione dovrà inviarsi al domicilio dell’aspirante precisato nella domanda.
Copia di tutti i provvedimenti di non ammissione dovrà essere inviata dalla sezione alla segreteria del Comitato Esecutivo.
Contro il provvedimento del Comitato provinciale che rigetta la domanda di ammissione a socio, l’interessato può ricorrere al Comitato Esecutivo entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso e in seconda istanza, pure entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri.

Art. 4 – L’Unione si compone di soci effettivi, soci benemeriti e soci simpatizzanti

Art. 5 – Qualora cessino le cause che impedivano l’ammissione a socio ovvero intervenga un fatto nuovo rilevante agli effetti di quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto, la domanda può essere nuovamente proposta.

Art. 6 – Il socio è tenuto a comunicare alla sezione presso cui è iscritto l’eventuale cambiamento di residenza nella circoscrizione della sezione stessa.
Qualora un socio cambi residenza fuori dalla circoscrizione è tenuta a presentarsi alla nuova sezione esibendo il certificato di residenza chiedendo il trasferimento.
La sezione, nella cui circoscrizione il socio si è trasferito provvede a darne comunicazione alla sezione di provenienza ed a chiedere alla stessa l’invio della cartella personale del socio medesimo.

DELLA DISCIPLINA
Art. 7 – Prima di procedere alla radiazione del socio moroso il Comitato provinciale inviterà il socio stesso dandogli trenta giorni di tempo per mettersi in regola con i pagamenti.
Tale atto di invito potrà essere emanato dopo il 30 giugno dell’anno per il quale il socio non ha rinnovato il tesseramento.
In caso di riammissione, il socio radiato per morosità è tenuto al pagamento delle quote arretrate relative, con un massimo di cinque anni, salvo che, in deroga e per comprovati motivi, il comitato provinciale non ne preveda l’esonero.

Art. 8 – Sulle dimissioni del socio delibera il Comitato provinciale.
Le dimissioni si intendono accettate qualora il comitato non deliberi diversamente nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione.
Non dovranno essere accettate le dimissioni solo nel caso che il socio debba essere escluso dall’Unione ad altro titolo.
Qualora si dimetta da socio un membro del Comitato provinciale che sia tuttora in carica o che abbia rivestito una carica sociale negli ultimi sei mesi, prima di pronunciarsi sulle dimissioni il Comitato provinciale dovrà darne immediata comunicazione alla Presidenza nazionale.

Art. 9 – Prima della riunione dell’organo competente ad adottare i provvedimenti disciplinari, a cura del suo presidente, dovranno essere contestati agli interessati i fatti che hanno dato luogo al procedimento, assegnando loro un termine non inferiore ai 15 giorni per le discolpe.
A richiesta dell’interessato, lo stesso dovrà essere ascoltato dall’organo giudicante. In ogni caso saranno a carico del ricorrente le eventuali spese da lui sostenute per il viaggio e soggiorno.

Art. 10 – Il Comitato provinciale, quando provvede in materia disciplinare, dovrà trasmettere alla Sede centrale entro dieci giorni dalla data del provvedimento, il relativo verbale.
La decisione dovrà essere comunicata per iscritto all’interessato con lettera raccomandata.
Nella comunicazione dovrà essere fatto espresso richiamo a quanto disposto dall’art. 35 dello Statuto.

Art. 11 – Tutte le controversie per questioni che hanno direttamente carattere associativo tra socio e socio e tra socio ed organi sociali, si dovranno dirimere entro l’Unione, avvalendosi dei suoi organi.
Il socio che sui fatti di cui al comma precedente promuova azione ovvero instauri giudizi dinanzi ad organi o giudici diversi da quelli dell’Unione, senza averne richiesta ed ottenuta la preventiva autorizzazione dalla Presidenza nazionale, è possibile di espulsione da deliberarsi dal Comitato Esecutivo.

Art. 12 – Il ricorso proposto al comitato Esecutivo contro provvedimenti adottati dal comitato provinciale non sospende l’esecuzione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 – Il Comitato Esecutivo quando decide in materia disciplinare, può sentire in vi consultiva il parere di una apposita commissione composta dal presidente o vice presidente dell’UNMS, che la presiede, da un componente del Comitato Esecutivo e da un legale di fiducia dell’Unione.
Alla detta Commissione è conferito ogni più ampio potere di indagine per la conveniente istruttoria.

Art. 14 – Il Collegio dei Probiviri quando decide in materia disciplinare sulle controversie tra soci ed Unione, prima di prendere in esame i ricorsi, dovrà accertarsi che sia stata osservata anche formalmente la procedura prevista dall’art. 35 dello Statuto.

Art. 15 – Il Collegio dei Probiviri, a cura del suo Presidente, potrà all’uopo usare dei servizi e degli uffici della Sede centrale, anche per disporre la comunicazione di tutti i suoi deliberati con lettera raccomandata agli interessati ed al Comitato Esecutivo.

Art. 16 – Nel comminare la punizione, ove essa sia di sospensione da ogni attività associativa sarà conteggiato il periodo di tempo in cui il socio è stato sospeso in via cautelare.
Durante il periodo di sospensione in via cautelare il socio non perde la qualità di appartenente all’Unione, ma non può esercitare alcuna attività associativa.

Art. 17 – Ogni sezione dovrà, a cura del Presidente, tenere un registro nel quale siano annotati i nominativi dei soci che abbiano riportato una punizione disciplinare ed indicata la data, la natura della sanzione e da quale organo sia stata definitivamente pronunciata.

Art. 18 – Nel dare al socio la comunicazione del provvedimento di cui all’art. 10 del presente regolamento, dovranno essere sempre motivati i fatti che hanno dato luogo al giudizio ed eventualmente alla punizione; dovrà essere dichiarato che, prima di decidere, l’interessato è stato invitato a discolparsi e se abbia o meno aderito all’invito; dovrà essere indicata la data dalla quale eventualmente decorre la punizione, con l’espresso avvertimento che contro il provvedimento che si comunica il socio ha il tempo previsto dallo Statuto (indicando esattamente il numero giorni) per proporre, ove lo creda, ricorso avverso il procedimento stesso.

Art. 19 – I ricorsi proposti al Comitato Esecutivo non sospendono l’efficacia del provvedimento impugnato, il quale spiegherà i suoi effetti dal momento della pronuncia.
La eventuale sospensione del provvedimento adottata dal Collegio dei Probiviri opera dal momento in cui avviene la relativa comunicazione.

Art. 20 – Per provvedere in materia disciplinare, il Comitato Esecutivo ovvero, in caso d’urgenza, il Presidente nazionale, potranno conferire ampi poteri di indagine ai singoli componenti del Comitato medesimo, oppure ai presidenti regionali, ovvero ai funzionari della sede centrale, stabilendo di volta in volta i limiti ed i poteri dello speciale mandato.
Il Presidente nazionale dovrà comunicare al Comitato Esecutivo ed al competente Presidente regionale l’avvenuto affidamento del detto incarico da parte sua.

Art. 21 – I provvedimenti di sospensione in via cautelare previsti dall’art. 33 nonché i provvedimenti previsti dall’art. 34 dello statuto, saranno adottati senza necessità di preventiva contestazione di fatti o diffida.
In caso di urgenza i provvedimenti stessi potranno essere adottati anche dal Presidente nazionale e in tal caso dovranno essere sottoposti all’esame del Comitato Esecutivo nella riunione successiva alla data del provvedimento.
La cautela prevista dall’art. 9 del presente regolamento, come tutte le altre formalità, dovranno invece sempre essere adottate nei confronti di quei soci che abbiano subito la sanzione, ove siano passibili di procedimento disciplinare.

Art. 22 – Ove se ne ravvisi la necessità, il Comitato Esecutivo o, in caso d’urgenza, il Presidente nazionale, possono provvedere alla nomina di un reggente ovvero di un consiglio di reggenza del consiglio regionale, della sezione della sottosezione.
Nel caso che i provvedimenti di cui sopra siano presi dal presidente lo stesso dovrà chiederne la ratifica al Comitato Esecutivo nella successiva riunione.
Il reggente o il consiglio di reggenza rispondono del loro operato al Comitato Esecutivo il quale ha la facoltà di fissare la durata della reggenza.

Art. 23 – Qualora il comitato provinciale, invitato dalla presidenza nazionale ad instaurare procedimento disciplinare contro un socio, non provveda antro trenta giorni, il Comitato Esecutivo può sostituirsi al comitato provinciale.

Art. 24 – La domanda di riammissione presentata dal socio espulso dovrà essere sottoposta al Comitato Esecutivo che, con inappellabile giudizio e senza obbligo di motivazione, si pronuncerà sull’eventuale accoglimento.

DEL PRESIDENTE NAZIONALE
Art. 25 – Il Presidente nazionale o persona da lui delegata partecipa di diritto, ove ne ravvisi la necessità, senza diritto a voto, a tutte le riunioni organi periferici e può chiederne la convocazione in qualsiasi momento.

DELLE RICARICHE
Art. 26 – Il Consiglio Nazionale nomina un proprio componente, ovvero un funzionario della sede centrale, segretario del Consiglio medesimo.
Il Comitato Esecutivo nomina un proprio componente, ovvero un funzionario della sede centrale, segretario del Comitato stesso.
Il segretario della sezione, che funge anche da segretario del Comitato provinciale, è nominato dal presidente della sezione tra i componenti del Comitato medesimo.
Il Consiglio regionale nomina di volta in volta un propio componente o collaboatore della sede regionale a segretario dello stesso.

Art. 27 – Il presidente regionale ha compiti di coordinamento e di controllo sul funzionamento delle sezioni provinciali della regione e rappresenta l’Unione nel rapporti con i Governi regionali.
Il presidente regionale può partecipare, ove ne ravvisi la necessità, senza diritto a voto, a tutte le riunioni degli organi sezionali della Regione e può chiederne la convocazione in qualsiasi momento e si raccorda per ogni iniziativa con il propio Coordinatore interregionale.
Per la regione della Valle d’Aosta e le province autonome di Bolzano e Trento il presidente e il vicepresidente della sezione sono di diritto presidente e vicepresidente regionale ed esercitano tutte le funzioni previste per tale carica ad eccezione di quelle di controllo che vengono esercitate da un componente del Comitato Esecutivo all’uopo delegato dal Presidente nazionale, a norma dell’art. 16 dello Statuto.
Al Presidente regionale dovrà altresì essere trasmesso copia dei verbali delle riunioni delle sezioni di sua competenza nonchè copia della contabilità trimestrale, dei bilanci annuali, secondo quanto previsto dall’art.27 dello Statuto associativo.
L’assemblea regionale è convocata dal presidente del Consiglio stesso e si riunisce ogni quattro anni ed è presieduta da un componente del Comitato Esecutivo. Possono essere invitati a partecipare i Presidenti delle Sottosezioni, dei Fiduciariati e i soci della Regione, senza diritto a voto.
Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni e si riunisce, di norma, ogni sei mesi.

Art. 28 – Il socio eletto, ovvero nominato ad una qualsiasi carica, è tenuto dare comunicazione al Comitato Esecutivo dell’eventuale esistenza a suo carico di sentenza di condanna, passata in giudicato, per delitto non colposo.
Il Comitato Esecutivo si pronuncerà sulla compatibilità della carica associativa con tale giudicato penale.
L’omissione della comunicazione di cui al primo comma costituisce violazione dell’art. 6 dello statuto e potrà determinare l’apertura di procedimento disciplinare di competenza del Comitato Esecutivo.

Art. 29 – Qualora uno o più componenti del Comitato provinciale e del collegio provinciale dei sindaci si dimettano, ovvero siano nell’impossibilità di esercitare le proprie funzioni, il Comitato provinciale provvederà alla loro sostituzione con i soci che, nella elezione alle cariche immediatamente precedente, abbiano riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti.
Esaurita la disponibilità di tali soci, il Comitato dovrà integrarsi con i soci candidati dalle liste concorrenti, scegliendo fra coloro che nell’elezione abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
Qualora le elezioni siano avvenute su unica lista contenente il numero precisato nel secondo comma dell’art. 21 dello statuto e venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato provinciale o del Collegio provinciale dei Sindaci, quelli rimasti in carica devono promuovere la convocazione dell’Assemblea provinciale.
Perdono la qualità di componenti il Comitato provinciale o di componenti il Collegio provinciale dei sindaci coloro che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell’organo di cui fanno parte.
Il Comitato provinciale o il Collegio provinciale dei sindaci, preso atto della decadenza, dovranno darne comunicazione, entro dieci giorni, all’interessato mediante lettera raccomandata.
I Componenti del Comitato provinciale o del Collegio provinciale dei sindaci decaduti dalla carica, saranno sostituiti con la medesima procedura prevista dai commi precedenti per i componenti dimissionari.
Coloro che sono stati chiamati a far parte dei citati organi scadranno dal loro mandato contemporaneamente a quelli eletti dall’Assemblea quadriennale.

REQUISITI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO
Art. 30 – Per il combinato disposto artt. 22 e 27 dello Statuto, l’Assemblea provinciale dei soci è convocata possibilmente nel primo semestre per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e nel terzo quadrimestre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno in corso.
A norma dell’art. 22 secondo comma dello Statuto possono partecipare all’Assemblea tutti i soci iscritti prima della data dell’avviso di convocazione ed in regola con i pagamenti.
Qualora l’Assemblea si svolga nel primo semestre dell’anno, possono parteciparvi i soci in regola con i pagamenti dell’anno precedente ed i nuovi iscritti; qualora l’Assemblea si svolga nel secondo semestre possono parteciparvi i soci in regola con i pagamenti per l’anno in corso.
All’atto dell’ingresso nell’aula dell’Assemblea ogni socio deve esibire la tessera associativa valida secondo le norme di cui al precedente comma.
Non sono ammessi all’Assemblea i soci nei confronti dei quali sia stato emesso da parte degli organi, che secondo lo statuto ne hanno i poteri, un provvedimento di carattere disciplinare ancorché avverso il provvedimento sia stato interposto ricorso agli organi superiori a meno che il Collegio dei Probiviri non ne abbia disposto la sospensione.

DELLA DISCIPLINA
Art. 31 – Ciascun socio parteciperà direttamente all’Assemblea, ma ove l’Assemblea sia indetta per le elezioni delle cariche sociali ovvero per eleggere i rappresentanti al Congresso nazionale, potrà delegare altro socio a votare in sua vece con atto di delega da redigersi su apposito modulo rilasciato dalla sezione. La delega dovrà contenere oltre la firma del socio delegante, quella del socio delegato che dovrà seguire la dicitura “per accettazione”. Il delegato, all’atto della votazione, dovrà consegnare l’atto di delega ed esibire la tessera associativa con l’intercalare valido, o almeno quest’ultimo, ai sensi dell’articolo precedente, del socio delegante. Ogni socio potrà rappresentare soltanto un altro socio iscritto alla sezione stessa.

Art. 32 – In preparazione dell’Assemblea sezionale, possono tenersi riunioni preparatorie degli iscritti alle Sottosezioni regolarmente costituite. A tali riunioni sotto sezionali deve essere invitato il Presidente della sezione che può delegare altro membro del Comitato provinciale a rappresentarlo.

Art. 33 – Prima della convocazione dell’Assemblea dei soci il Comitato provinciale provvederà a nominare una commissione di verifica dei poteri composta di almeno tre membri, scelti tra soci e non soci della sezione. Detta commissione provvederà a redigere in doppia copia, un elenco in ordine alfabetico dei soci che possono esercitare il diritto di voto, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal precedente art. 30. I detti elenchi saranno fino al settimo giorno antecedente l’elezione, consultabili da parte di tutti i soci, i quali potranno ricorrere con reclamo scritto al presidente della commissione di verifica poteri, la quale deve provvedere entro due giorni alla correzione di eventuali errori. Le aggiunte e modificazioni saranno apportate in calce all’elenco. Dal quinto giorno antecedente l’elezione, in detti elenchi non potranno apportarsi variazioni di sorta, salvo inclusione di nuovi nominativi in applicazione del 2 e 3 capoverso del precedente art. 30, ed i reclami non decisi considereranno respinti a tutti gli effetti. La citata commissione di verifica dei poteri redigerà inoltre apposito verbale dei propri lavori e di detto verbale, nonché degli elenchi, dovrà dare copia al presidente dell’assemblea dei soci prima dell’inizio dell’assemblea stessa.

Art. 34 – Nelle riunioni collegiali degli organi centrali non sono ammesse deleghe.
Nelle Assemblee regionali un consigliere potrà avere la delega di un solo consigliere, secondo le modalità dell’art.31 del Regolamento.

SOCI ELEGGIBILI E LISTE DEI CANDIDATI
Art. 35 – Possono essere candidati nelle elezioni alle cariche di Presidente, di vicepresidente e consigliere del Consiglio regionale, di componente del Comitato provinciale e del Comitato sotto sezionale, nonché di delegato al congresso i soci effettivi, benemeriti e simpatizzanti, che abbiano titolo ad esercitare il diritto di voto a norma dell’art. 30 del presente regolamento. Possono essere candidati alla carica di componente il collegio provinciale dei sindaci anche i non soci, a norma dell’art. 21 dello statuto.

Art. 36 – Le liste dei candidati dovranno essere presentate presso la segreteria della sezione, non oltre le ore 12,30 del terzo giorno antecedente la data di convocazione dell’assemblea. Il detto termine improrogabile e le liste depositate oltre tale termine si intendono come non presentate. All’atto del deposito della lista, sulla stessa dovrà essere apposta la data e l’ora del deposito nonché la sottoscrizione del rappresentante della sezione, all’uopo incaricato, con ordine scritto, dal presidente e dal presentatore o dai presentatori della lista.
Le stesse modalità si applicano alle candidature riferite alle elezioni di Presidente, vicepresidente e consigliere regionali.

Art. 37 – Ogni lista per le elezioni delle cariche sociali dovrà comprendere almeno il numero dei candidati al Comitato provinciale espressamente indicato dal presidente della sezione nell’atto di comunicazione della convocazione dell’Assemblea e almeno cinque candidati al collegio dei sindaci (3 effettivi e 2 supplementari). Il presidente della sezione dovrà tener presente, per indicare il numero dei candidati al comitato provinciale, in osservanza del secondo comma dell’articolo 21 dello statuto, il numero dei soci della sezione che alla data dell’atto di convocazione possono partecipare all’Assemblea a norma dell’art. 30 del presente Regolamento. Ogni lista dovrà essere firmata per accettazione da tutti i candidati in essa indicati e sottoscritta da 15, 20, 25, 30 soci, a seconda che debbano essere eletti rispettivamente 3, 5, 7, 9, 11 membri del Comitato provinciale. A fianco della firma il socio candidato o presentatore dovrà indicare il numero della propria tessera associativa. Dell’autenticità delle firme di ciascuna lista risponde il rappresentante della lista stessa che ne farà espressa dichiarazione scritta in calce alla lista medesima. I soci presentatori non possono essere candidati, né presentatori per più di una lista. I candidati non possono presentarsi in più di una lista. Qualora un nominativo compaia come candidato o presentatore in più di una lista, esso dovrà essere depennato dalle liste in cui figura. Tali liste, peraltro, resteranno valide se risultino ancora conformi alle norme del presente regolamento per numero di candidati e per numero di presentatori.

Art. 38 – Il primo nominativo della lista sarà il rappresentante della stessa. Alle liste sarà attribuito, dall’incaricato a riceverne il deposito, un numero progressivo determinato dal momento del deposito; esse saranno immediatamente affisse all’albo sezionale. I rappresentanti di lista ed il comitato provinciale si riuniranno nel pomeriggio del terzo giorno antecedente la data di convocazione dell’Assemblea e, ritirate tutte le liste presentate ed affisse, decideranno a maggioranza sulla loro validità. Le liste ritenute valide, munite dell’originario numero progressivo, saranno nuovamente affisse all’albo sezionale ove saranno anche affisse in estratto le considerazioni che hanno indotto il suddetto collegio a dichiarare non valide alcune liste. Eventuali ricorsi contro le dette deliberazioni dovranno essere proposti con atto scritto esclusivamente da uno o più soci candidati o presentatori della lista non ritenuta valida entro le ore di ufficio del giorno antecedente la votazione e saranno presentati dal presidente della Sezione dell’Assemblea, che deciderà con votazione a maggioranza semplice. Inoltre, i rappresentanti della lista ed il Comitato provinciale di cui ai commi precedenti sceglieranno tra soci ed eventualmente tra i non soci, i componenti del seggio elettorale di cui al successivo art. 39. Il seggio elettorale sarà composto di un presidente e di quattro scrutatori per le sezioni con più di 500 soci e di un presidente e di due scrutatori per le sezioni con meno di 500 soci. Il presidente viene nominato a maggioranza tra i componenti del collegio.

ASSEMBLEA PROVINCIALE DEI SOCI
Art. 39 – L’Assemblea provinciale è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. L’Assemblea dei soci che procederà le votazioni dovrà, prima degli altri argomenti all’ordine del giorno: a. Decidere i ricorsi ai sensi dell’art. 38 del presente regolamento; b. Procedere alla elezione di un collegio si scrutatori componenti il seggio elettorale approvando o modificando la scelta di cui al terz’ultimo comma del precedente art. 38. Alle ore 11 antimeridiane la detta assemblea dovrà comunque terminare i suoi lavori e potrà protrarsi per il solo tempo necessario a portare a termine la discussione sui soli due argomenti indicati nel presente articolo. Per gli altri punti ancora non trattati e posti all’ordine del giorno, l’Assemblea si aggiornerà nel giorno e luogo che saranno fissati dell’Assemblea stessa.

Art. 40 – I componenti del collegio saranno ad ogni effetto considerati come investiti di cariche associative. Non possono esercitare tali funzioni i candidati alle cariche sociali o quali delegati al congresso.

LUOGO E TEMPO DELLE VOTAZIONI
Art. 41 – Le elezioni sezionali si svolgeranno nel luogo e nel termine espressamente indicati dal comitato provinciale nell’avviso di convocazione dell’Assemblea provinciale dei soci.

DOCUMENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
Art. 42 – Al presidente del seggio elettorale dovranno essere consegnati: i due elenchi di cui all’art. 33, un numero sufficiente di schede da votare il cui quantitativo complessivo dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente provinciale o da un suo rappresentante e dal presidente del seggio elettorale; il materiale di cartoleria necessario per procedere allo scrutinio e redigere i verbali delle operazioni elettorali. Sarà cura del presidente del seggio garantire che l’esercizio del voto si svolga in segretezza e tranquillità, adottando all’uopo tutti gli opportuni accorgimenti.

Art. 43 – La scheda di votazione riporterà distintamente tutte le liste presentate e ritenute valide. Peraltro, a seguito di accordi intervenuti tra i rappresentanti di lista prima della seconda affissione prevista dal quarto comma dell’art. 38 del presente regolamento, la scheda potrà riportare alfabeticamente in unica lista tutti i nominativi dei candidati inclusi nelle varie liste. Il presidente della Sezione provvederà a far stampare la scheda elettorale dopo aver accertato la inesistenza di ricorsi ovvero dopo che l’Assemblea abbia deciso sugli stessi come previsto dall’art. 38 del presente regolamento.

Art. 44 – Il voto per l’elezione alle cariche sociali è segreto. Solo in caso che venga presentata od accolta a norma dell’art. 38 del presente regolamento, una sola lista comprendente l’esatto numero dei candidati da eleggere, l’Assemblea dei soci può decidere che la votazione avvenga per alzata di mano. Qualora siano state presentate più liste ovvero anche una sola lista, comprendente un numero di candidati superiore a quello da eleggere, il socio elettore dovrà apporre il proprio voto a fianco di ciascun nominativo. I nominativi potranno essere scelti fra i candidati di più liste, purché il numero di voti espressi da ciascun elettore non superi il numero dei candidati da eleggere sia per il Comitato provinciale, sia per il collegio dei sindaci. Le schede dalle quali risulti che il socio elettore ha espresso un numero di voti superiore a quello previsto per i componenti del Comitato provinciale e del Collegio dei sindaci, saranno considerate nulle.

DELLE ELEZIONI
Art. 45 – Durante le operazioni elettorali saranno presenti al seggio almeno la maggioranza dei soci componenti; in caso di assenza del presidente, questi, di diritto, sarà sostituito dallo scrutatore più anziano per età. Anche di tali eventuali sostituzioni dovrà essere presa nota nel verbale. In caso di improvvisa definitiva assenza o di grave impedimento di uno degli scrutatori, il presidente nomina, in sostituzione, il più anziano per età dei soci presenti in aula.

Art. 46 – Alle operazioni di voto potranno assistere tutti i soci elettori, il numero dei presenti in aula potrà essere limitato dal presidente del seggio per ragioni di ordine. A tutte le operazioni di scrutinio come a tutte le assemblee sezionali potranno assistere i rappresentanti dell’autorità tutoria, i membri del Comitato Esecutivo, il presidente del Consiglio regionale e tutti coloro che dal Comitato Esecutivo o dal Presidente nazionale siano stati all’uopo espressamente delegati.

Art. 47 – Le infrazioni comunque ammesse dai componenti il seggio elettorale in qualunque momento dall’apertura del seggio all’espletamento di tutte le formalità derivanti dall’incarico, se non siano mancanza disciplinare più grave, costituiscono atto di indisciplina e violazione di quanto disposto dall’art. 6 dello Statuto e sono passibili di provvedimenti disciplinari e comportano, dal momento in cui del fatto disciplinare viene investito il competente organo, la sospensione cautelare da qualsiasi attività associativa. I provvedimenti disciplinari a loro carico saranno deliberati dal Comitato Esecutivo.

SCRUTINIO
Art. 48 – Non appena terminate le operazioni di voto il collegio elettorale indica a verbale quanti elettori direttamente o per delega abbiano votato e quante schede siano rimaste inutilizzate. Inizia quindi lo scrutinio delle schede.

Art. 49 – Saranno dichiarate nulle dal seggio elettorale, oltre alle schede di cui all’ ultimo comma dell’art. 44, quelle che abbiano segni di riconoscimento tali da infirmare la segretezza del voto. Saranno valide con attribuzione di voti ai soli candidati chiaramente votati le schede che non esprimessero il voto per l’intero numero dei candidati da eleggere.

Art. 50 – Il seggio elettorale redigerà apposito verbale anche delle singole operazioni di scrutinio e dell’eventuale disaccordo nell’attribuzione dei voti. In caso di contestazione di schede e di qualunque divergenza interpretativa della scheda, prevarrà sempre il giudizio del presidente che lo stesso dovrà pronunciare dopo aver ascoltato tutti gli scrutatori.

Art. 51 – Il presidente del seggio elettorale dovrà ad alta voce dare comunicazione del risultato dello scrutinio, inviando non oltre il giorno successivo a quello della chiusura della votazione, un estratto del verbale al Comitato Esecutivo e comunicazione scritta ai nuovi eletti. Quindi egli consegnerà alla segreteria sezionale i verbali e tutti gli atti della votazione, nonché le schede votate che dovranno essere conservate in un plico sigillato. Il plico sigillato contenente le schede non potrà essere manomesso; peraltro il Presidente nazionale potrà disporre l’apertura onde consentire il controllo degli atti in esso contenuti.

Art. 52 – Contro le decisioni del seggio elettorale i candidati possono presentare reclamo motivato entro cinque giorni dalla lettura dello scrutinio al Comitato Esecutivo, il quale, ove il reclamo richieda lunga istruttoria, può ratificare le elezioni con riserva.

Art. 53 – Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla ratifica delle elezioni da parte del Comitato Esecutivo, dovranno essere effettuate le consegne tra i dirigenti uscenti e quelli neo eletti. Detta comunicazione sarà data dal segretario del comitato Esecutivo al presidente del comitato uscente.

DELEGATI AL CONGRESSO
Art. 54 – Possono essere eletti dall’Assemblea della sezione di appartenenza, quali rappresentanti al Congresso, i soci che abbiano i requisiti dall’art. 5 dello statuto e dall’art. 30 del presente Regolamento, anche se rivestono cariche sociali centrali o periferiche. Il numero dei delegati da eleggere sarà stabilito dal Comitato provinciale tenendo presente il numero dei soci in regola con il tesseramento, in conformità del 3° comma dell’art. 10 dello Statuto e precisamente un delegato per ogni 200 soci aventi diritto al voto o frazione di 200. Dovranno altresì essere eletti i delegati supplenti nel numero di uno per ogni 3, o frazione di 3, delegati effettivi da eleggere. Tutte le frazioni di 200 soci, da arrotondarsi per eccesso a 25, saranno sempre rappresentate da un solo delegato. Il comitato provinciale, nella circolare di convocazione dell’assemblea dei soci per la nomina dei delegati al Congresso, indicherà il numero dei delegati da eleggere in base alle risultanze del tesseramento, alla data della riunione del comitato stesso e ciò con la osservanza delle norme che precedono.

Art. 55 – Per le elezioni dei delegati al Congresso valgono le norme delle elezioni cariche sociali. Le liste dei delegati al Congresso devono recare la distinzione tra le liste delegati effettivi e delegati supplenti. Qualora venga presentata una sola lista, l’ultimo dei delegati effettivi, nell’ordine indicato nella lista stessa, rappresenterà la frazione di 200 soci. Sempre nel caso di presentazione di una sola lista, i delegati supplenti subentreranno a quelli effettivi in caso di assenza o di impedimento di questi, nell’ordine indicato nella lista. Qualora sia presentata più di una lista, risulteranno eletti i delegati che avranno ottenuto maggior numero di voti, l’ultimo dei quali rappresenterà la frazione di 200 soci. Sempre nel caso di presentazione di più liste, i delegati supplenti subentreranno a quelli effettivi in caso di assenza o di impedimento di questi, nell’ordine risultante dal numero dei voti ottenuti.

Art. 56 – L’elezione per i rappresentanti al Congresso può essere fatta contemporaneamente a quella delle cariche sociali purché siano presentate liste separate e votate con schede distinte.

Art. 57 – I delegati supplenti possono partecipare ai lavori del congresso senza diritto alla parola ed al voto, salvo che siano chiamati dalla commissione di verifica dei poteri a sostituire i delegati effettivi assenti od impediti. Ultimati i lavori di detta commissione di verifica dei poteri, ulteriori sostituzioni di delegati effettivi con delegati supplenti, dovranno essere deliberate dal Congresso.

DEL CONGRESSO
Art. 58 – La comunicazione del Presidente nazionale ai Consigli regionali ed alle Sezioni provinciali per convocare il congresso deve contenere l’esplicito invito a queste ultime di convocare le Assemblee straordinarie per l’elezione dei propri rappresentanti.

Art. 59 – Nei casi in cui il Congresso fosse convocato in via straordinaria su richiesta del Consiglio nazionale o di almeno un terzo dei soci, la comunicazione di cui all’articolo 58 dovrà specificare inoltre che trattasi di convocazione straordinaria.

Art. 60 – Per le elezioni di cui al quarto comma dell’art. 10 dello Statuto, nonché per la nomina di ogni altra commissione che si ritenesse opportuno costituire per il miglior svolgimento dei lavori del Congresso, tutti indistintamente i delegati hanno un solo voto. Il Congresso, su proposta dell’ufficio di presidenza, può, prima dell’inizio della discussione, approvare un regolamento per la svolgimento dei propri lavori. In mancanza, questi sono diretti e disciplinati dal presidente del Congresso secondo le consuetudini. In ogni caso la presidenza del Congresso può disporre che altri componenti, da essa nominati, coadiuvino gli scrutatori nelle operazioni segrete di voto.

Art. 61 – Le votazioni hanno luogo ai sensi dell’art. 11 dello Statuto. A richiesta di almeno un terzo dei delegati, si procede alla votazione per appello nominale.

DELLE SPESE
Art. 62 – Le spese di funzionamento, intese come spese di gestione del Consiglio regionale gravano sul bilancio della Sede Centrale entro i limiti previsti dall’art. 20 dello Statuto. Il Consiglio Nazionale, stabilita a norma dell’art. 30 dello Statuto la quota di tesseramento e la sua ripartizione, può destinare una quota parte spettante alle Sedi provinciali alla copertura delle spese di funzionamento dei Consigli stessi per l’adempimento dei compiti previsti dall’art. 20 dello Statuto e dell’art. 27 del presente Regolamento, tranne per i Consigli regionali che si autofinanziano con il contributo dell’Ente Regionale o di altri Enti.

Art. 63 – Tutte le spese sostenute dalle Sezioni provinciali devono essere preventivamente autorizzate dal comitato provinciale. Tutte le spese sostenute dagli organi centrali devono essere preventivamente autorizzate dal Comitato Esecutivo.

Art. 64 – Il Consiglio Nazionale, entro i limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio annuale e dopo aver assicurato la copertura delle spese di funzionamento dei servizi, può autorizzare ai dirigenti nazionali il rimborso per spese di rappresentanza ancorché forfettario, di missione ed il pagamento di gettoni di presenza nonché per incarichi speciali. Il Comitato provinciale, sentito il parere del Consiglio regionale, entro i limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio annuale, e dopo aver assicurato la copertura delle spese di funzionamento dei servizi, può autorizzare ai dirigenti provinciali il rimborso per spese di rappresentanza ancorché di forfettario, di missione, ed il pagamento di gettoni di presenza nonché per incarichi speciali. L’attività svolta dai dirigenti centrali e periferici dell’UNMS sarà sempre considerata siccome svolta nell’adempimento del mandato ricevuto con l’elezione o con nomina alla singola carica e non potrà costituire in nessun caso rapporto d’impiego.

DELLA CANCELLAZIONE
Art. 65 – I provvedimenti di cancellazione per la perdita dei requisiti associativi potranno essere pronunciati dai Comitati provinciali solo in caso che non sia pendente gravame amministrativo o giurisdizionale, avverso il decreto di mancato rinnovo dell’assegno pensionistico.

Art. 66 – Il patrimonio sociale è unico ed è costituito dal complesso dei beni immobiliari e mobiliari che l’Unione possiede, sotto qualsiasi titolo, presso la Sede centrale e presso le Sezioni provinciali (articolo 28 dello Statuto). Il patrimonio è amministrato dagli organi centrali e periferici dell’Unione secondo le rispettive competenze. Dei beni mobili ed immobili posseduti dell’Unione, sia presso la Sede centrale che presso le Sezioni provinciali, deve essere tenuto un libro inventario. Le attività patrimoniali dell’Unione costituite dal mobilio, da biblioteche e materiali diversi esistenti presso la sede centrale e presso le sezioni provinciali, sono soggette alla svalutazione annua del 10% del loro valore originario di acquisto, fino a ridurre le dette attività ad un centesimo di euro. I titoli di Stato che fanno parte delle attività patrimoniali sono computati al valore nominale.

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